Problemi relativi al bagaglio

RITARDATA CONSEGNA, SMARRIMENTO E/O DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO

Uno dei disagi sicuramente più fastidioso lamentato dai passeggeri riguarda i disservizi legati al proprio bagaglio.

Preliminarmente occorre distinguere tra:

Bagaglio a mano: per bagaglio a mano si intendono quegli articoli che il passeggero può portare con sé in cabina per sistemarli nei comparti portaoggetti sovrastanti o sotto il sedile anteriore;

Bagaglio registrato: per bagaglio registrato si intendono quegli articoli che vengono consegnati alla compagnia aerea per il trasporto nelle stive di un aeromobile e non sono accessibili al passeggero durante il volo. Tali bagagli vengono pesati, etichettati e registrati sul biglietto del passeggero per la loro identificazione all’arrivo.

Con riferimento al bagaglio registrato, nel caso quest’ultimo venga smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo al passeggero, la compagnia aerea è tenuta a corrispondere al viaggiatore un rimborso  o il giusto risarcimento in proporzione al tipo di danno subìto.

Per poter procedere alla richiesta di risarcimento in tali ipotesi, però, è  fondamentale che, all’arrivo a destinazione,  il passeggero, prima di lasciare l’area di riconsegna bagagli, compili un Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’apposito Ufficio Lost and Found.

 BAGAGLIO DANNEGGIATO

 Se all’arrivo a destinazione il bagaglio viene riconsegnato danneggiato il passeggero ha diritto ad un risarcimento.

Tale risarcimento si prescrive in 2 anni, ma è fondamentale che, a pena la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno, sia proposto reclamo in forma scritta alla compagnia aerea entro 7 gg. dalla data di consegna del bagaglio.

Per quanto riguarda il risarcimento dovuto occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.164 € per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo l’entità del risarcimento è limitata a 17 DSP, pari a circa 19 € per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore” e previo pagamento di un’apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.

E’  importante conservare i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio e gli scontrini della merce acquistata in sostituzione degli effetti personali eventualmente danneggiati e scattare qualche fotografia ai danni subiti dal bagaglio.

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BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO

Anche nel caso in cui, giunti all’aeroporto di destinazione, non venga restituito il bagaglio dato in consegna al vettore aereo, il viaggiatore deve provvedere a compilare l’apposito modulo denominato P.I.R. – Property Irregularity Report – presso l’ Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.

In tal caso il viaggiatore ha diritto di ottenere dalla compagnia aera un rimborso per bagaglio consegnato in ritardo per un importo massimo di € 1.167,00,  quale rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per acquistare gli effetti personali necessari in mancanza del bagaglio (è importante a tal fine conservare la documentazione che attesta le spese: scontrini, ricevute, ecc.).

Tale risarcimento si prescrive in 2 anni, ma è fondamentale che, a pena la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno, sia proposto reclamo in forma scritta alla compagnia aerea entro 21 gg. dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio.

Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese sostenute devono essere conservati dal passeggero in originale poiché in base ad essi verrà formulata la richiesta di rimborso.

Richiedi qui il rimborso per Bagaglio consegnato in ritardo

BAGAGLIO SMARRITO

Se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni dall’ arrivo a destinazione si considera smarrito ed è pertanto possibile chiedere il risarcimento.

Anche in questo caso si ricorda al viaggiatore di provvedere a compilare l’apposito modulo denominato P.I.R. – Property Irregularity Report – presso l’ Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.

L’ammontare del risarcimento è disciplinato dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, che prevede un risarcimento fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.200,00 e fino a 17 DSP (circa 19 euro) per kg di bagaglio in caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero, al momento del check-in, abbia dichiarato un “interesse speciale”.

Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese sostenute devono essere conservati dal passeggero in originale poiché in base ad essi verrà formulata la richiesta di rimborso.

Richiedi qui il rimborso per Bagaglio Smarrito

CONSIGLI UTILI

Articoli di valore, documenti importanti e contanti, medicinali salvavita e articoli fragili (telefonini e carica batterie, macchine fotografiche, videocamere, lettori CD, etc.) vanno inseriti nel bagaglio a mano o custoditi personalmente.

Il peso del bagaglio registrato ammesso al trasporto varia da compagnia a compagnia: per evitare di dover pagare un costo aggiuntivo, è bene verificare in anticipo quale sia il peso consentito. Questo è specificato sul biglietto e, nel caso di biglietti elettronici, nella e-mail di conferma.

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