Cancellazione del volo

La cancellazione del volo si verifica quando l’aeromobile non parte.

I motivi di tale cancellazione possono essere molteplici, alcuni da ricondurre a responsabilità della Compagnia aerea, che in questo caso dovrà corrispondere a ciascun passeggero una risarcimento fino ad € 600, altri indipendenti dalla volontà della Compagnia aerea cd. circostanze eccezionali(in tal caso il risarcimento non è dovuto).

Per tali motivi, quando si è vittima di un volo cancellato, è sempre buona norma informarsi con il personale di terra sulle cause di tale cancellazione; si invita comunque il passeggero a verificare il loro rimborso tramite il nostro portale: Verifica il Tuo Rimborso

In ogni caso, quando il passeggero è vittima di un volo cancellato, ha diritto:

  1. al RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa

alla RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili

2) all’ASSISTENZA consistente in:

• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa

• adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti

• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa

• due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail

N.B. Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese sostenute, purché debitamente documentate (conservare sempre tutti gli scontrini!).

3) Alla cd. “COMPENSAZIONE PECUNIARIA” che consiste in una somma di denaro calcolata in base alla tratta (intracomunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:

VOLI INTRACOMUNITARIINFERIORI O PARI A 1500 KM€ 250
VOLI INTRACOMUNITARISUPERIORI I 1500 KM€ 400
VOLI INTERNAZIONALIINFERIORI O PARI A 1500 KM€ 250
VOLI INTERNAZIONALITRA 1500 E 3500 KM€ 400
VOLI INTERNAZIONALISUPERIORI A 3500KM€ 600

La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui:

al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.

Tale compensazione pecuniaria, però, non è dovuta nel caso in cui:

– la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi; oppure

– il passeggero sia stato informato della cancellazione:

• con almeno due settimane di preavviso

• nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto

• meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Ricorda di conservare sempre la prenotazione del volo e la relativa carta d’imbarco, oltre ad eventuali comunicazioni inviate dalla Compagnia aerea.

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